Entro il 30.04.2023 dovrà essere nominato l’organo di controllo nelle cooperative che superino i parametri indicati dall’art. 2477 c.c. L’organo di controllo è obbligatorio se la cooperativa:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato alcuno dei predetti limiti.
La nomina dell’organo di controllo infatti, deve avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
Ricordiamo che l’organo di controllo è obbligatorio se la cooperativa:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
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