Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con il decreto 25 novembre 2021, ha previsto che, a partire dal 1 giugno 2023, siano applicate nuove sanzioni alle società cooperative.
Se durante l’ispezione mutualistica il revisore o ispettore verifichi la sussistenza di uno dei tre casi previsti dall’articolo 12, comma 5 bis, D.lgs. n. 220/2002, è tenuto a compilare uno specifico modello di contestazione che dovrà essere trasmesso entro tre giorni al Ministero.
LA NORMATIVA
Alla cooperativa può essere irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della maggiorazione del contributo di revisione biennale pari a tre volte l’importo dovuto in tre casi:
- la cooperativa non ottempera alla diffida impartita dal revisore per l’eliminazione di irregolarità sanabili senza giustificato motivo;
- la cooperativa che ha perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente in quanto per due esercizi consecutivi non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall’art. 2545 octies c.c.;
- la cooperativa ha perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente in quanto ha modificato le previsioni di cui all’articolo 2514 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall’art. 2545 octies c.c.
ATTIVITA’ DEL REVISORE
Il revisore che, in sede di accertamento, verifica che la cooperativa non ha provveduto, a seguito di diffida ad eliminare le irregolarità sanabili senza giustificato motivo o non ha ottemperato agli obblighi indicati dall’articolo 2545 octies c.c., deve:
- contestare immediatamente la violazione al legale rappresentante o alla persona delegata all’ispezione;
- compilare e consegnare sottoscrivere il modulo allegato al decreto;
- trasmettere entro tre giorni il modulo alla divisione V della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero tramite pec a :
Se il legale rappresentante si rifiuta di sottoscrivere l’atto di contestazione, il revisore è tenuto a trasmetterlo tramite posta all’inizio di posta certificata della cooperativa o tramite raccomandata.
LA SANZIONE DEL MINISTERO
La Divisione V provvederà ad applicare la sanzione amministrativa. La cooperativa può pagare in misura ridotta del 30% la sanzione prevista se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla notifica.
La cooperativa entro il termine di 30 giorni dalla notifica può inoltrare alla Divisione V scritti difensivi e documenti per chiedere il riesame del provvedimento.
Il ministero può:
- ritenere fondata la contestazione e comunicare la somma della sanzione amministrativa e ingiungere il pagamento;
- emettere provvedimento motivato di archiviazione qualora non ritenga fondata la contestazione.
Se la cooperativa si trova in condizioni economiche disagiate, il Ministero può consentire che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a 30 e ciascuna rata non può essere inferiore a 30 €.
Poi, se la cooperativa non ottempera al pagamento delle rate anche per una sola volta, è tenuta al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
Infine, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procede alla riscossione tramite esecuzione forzata.
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