Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi e dell’insolvenza. Pertanto, anche le norme previste dagli articoli 293-316 sulla liquidazione coatta amministrativa in esso contenute.
LE NUOVE NORME
La nuova disciplina del Codice della Crisi non ha apportato sostanziali novità alla normativa riservata alla liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative.
Tuttavia, per poter operare correttamente, i commissari liquidatori devono conoscere le interrelazioni tra le norme sulla liquidazione coatta amministrativa e quella relative alla liquidazione giudiziale
A ciò si aggiungono le disposizioni sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE FALLIMENTARE PER LE PROCEDURE GIA’ AVVIATE
I ricorsi per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa depositati prima del 15 luglio 2022 sono definiti secondo le disposizioni della Legge Fallimentare.
Le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative pendenti alla data del 15 luglio 2022 sono definite secondo le disposizioni della Legge Fallimentare.
Quando, in relazione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali della Legge fallimentare, si applicano le disposizioni della Legge Fallimentare.
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