Entro il 16 dicembre 2019 le cooperative che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato o che controllano un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti o che ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti limiti dimensionali:
a) attivo stato patrimoniale: € 4.000.000; ricavi delle vendite o delle prestazioni: € 4.000.000,00; 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo.
Alle cooperative, però, si applica l’art. 2543 c.c., il quale stabilisce che “La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”.
Pertanto, dal coordinamento normativo, si evidenzia quanto segue:
1) le cooperative modello spa che sono già obbligate alla nomina del revisore legale dei conti, al verificarsi delle condizioni indicate dall’art. 2543 c.c., dovranno dotarsi anche di un collegio sindacale. Possono affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, purchè esso sia composto da tutti revisori legali dei conti. Non è ammesso il sindaco unico.
2) le cooperative modello srl al verificarsi delle condizioni indicate dall’art. 2543 c.c., dovranno dotarsi di un collegio sindacale che potrà anche essere monocratico. Aderendo alle interpretazioni più accreditate, tale organo dovrà svolgere sia il controllo di legalità che la revisione (Confindustria, circolare n. 19510/2012; Assonime, circolare n. 6/2012 e caso n. 3/2012; Assirevi, documento di ricerca n. 172/2012; Cndcec, documento di aprile 2012).
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