Entro il 31 marzo 2025, tutte le cooperative saranno tenute a stipulare contratti assicurativi per coprire i danni ai beni aziendali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Lo prevede il decreto 30 gennaio 2025, n. 18.
Non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento. Tuttavia, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Beni e Rischi Coperti
L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424 del Codice Civile, ossia:
- Terreni e Fabbricati
- Impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
Le polizze dovranno coprire i danni derivanti da eventi catastrofali come:
- Sismi;
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Frane.
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Determinazione dei Premi e Copertura Finanziaria
L’articolo 1, comma 104, stabilisce che i premi assicurativi devono essere proporzionati al rischio, considerando fattori geografici e vulnerabilità strutturale.
Condizioni e Limitazioni della Polizza
- Le imprese potranno beneficiare di scoperti massimi del 15% per somme assicurate fino a 30 milioni di euro;
- Per somme superiori o per le grandi imprese, le condizioni di copertura saranno negoziabili tra le parti;
- I beni abusivi o privi di autorizzazioni edilizie non saranno coperti;
- I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi non sono coperti;
- Esclusi danni derivanti da conflitti, terrorismo o contaminazioni nucleari e chimiche.
Per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
La copertura, in caso di terreni, é prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Scadenza del 31 marzo 2025
Le imprese avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per adeguarsi all’obbligo assicurativo. Le polizze già in essere dovranno essere aggiornate al primo rinnovo utile.
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