Non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo la vidimazione del registro dei volontari. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 333 del 04 luglio 2023.
Il quesito posto all’Agenzia concerne la domanda di vidimazione dei registri, nonché la vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale ovvero se siano assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo.
Il comma 5 dell’articolo 82 del Codice del Terzo Settore (CTS) dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società».
Inoltre, ai sensi del citato articolo 17 del CTS, se gli ETS si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta.
Al fine di garantirne l’operatività, il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Pertanto, si ritiene che la richiesta volta a ottenere la vidimazione del predetto registro, se presentata al segretario comunale da uno dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 82, possa beneficiare del trattamento di esenzione dall’imposta di bollo.
Analogamente, si ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo di cui al richiamato articolo 82, comma 5, possa trovare applicazione al registro, in quanto documento
riconducibile ad «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» da ETS riconducibili.
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