Il Ministero delle Imprese e del made in Italy interviene per la terza volta con una propria nota in merito alla nomina e alle funzioni dell’organo di controllo nelle società cooperative.
Con la nota prot. n. 221466 del 04.07.2023 il MIMIT cambia parere rispetto a quanto affermato in precedenza sulla tematica (vedi “Ministero delle Imprese e del made in Italy: organo di controllo nelle cooperative“ e “La doppia funzione dell’organo di controllo nelle società cooperative“).
Fino a maggio 2023 la Divisione V della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi aveva ritenuto che il controllo sulla gestione e la revisione contabile potevano entrambi essere esercitati:
- dall’organo sindacale
- dal revisore legale dei conti.
Ora, invece, il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi ha ritenuto di diffondere una definitiva indicazione sulla disciplina applicabile alla materia in oggetto.
Tuttavia, si precisa che la nota non è firmata dal Direttore Generale, ma dal Dirigente dalla Divisione V.
Il Ministero afferma che il legislatore, disponendo per le srl, con l’articolo 2477 c.c. ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore. Con ciò disponendo che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza dell’obbligo in argomento.
Inoltre, considera “discriminatorio” in modo immotivato ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale. Questo benchè sia vigente l’articolo 2543 c.c. e, probabilmente, a seguito del mancato coordinamento di quest’ultimo con le norme già in vigore.
In ultimo, il Ministero ritiene utile rammentare che l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari.
Infine, ritiene che il legislatore abbia verosimilmente valutato che nelle srl, e quindi nelle cooperative srl, è previsto:
- un sistema di controllo diretto dei soci;
- la funzione di vigilanza amministrativa, esercitata mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie cui le stesse sono assoggettate.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento