A seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza l’INPS, con la circolare n. 70 del 26.07.2023, ha aggiornato e riepilogato le disposizioni in tema di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro.
IL FONDO DI GARANZIA
A tutela della posizione previdenziale complementare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 80/1992 ha istituito uno specifico Fondo di garanzia alimentato da una quota pari all’1% del contributo di solidarietà dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota TFR.
I SOGGETTI TUTELATI
Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la relativa gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente.
SOCI COOPERATIVE DI LAVORO
Ai soci delle cooperative di lavoro – esclusi quelli delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 – la tutela è stata riconosciuta dall’articolo 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196. La norma ha previsto che i contributi, versati al Fondo di garanzia prima dell’entrata in vigore della legge, conservino la loro efficacia ai fini dell’erogazione delle prestazioni.
Di conseguenza, ai dipendenti può essere corrisposto anche il TFR maturato in periodi anteriori all’entrata in vigore della legge sopra indicata, purché risultino versati i relativi contributi.
Al contrario, nel caso in cui le società cooperative non abbiano effettuato alcun versamento o abbiano ottenuto il rimborso di quanto versato, ai soci lavoratori può essere erogata solo la quota di TFR maturata dopo il 1° luglio 1997.
L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto anche dagli “aventi diritto” del lavoratore ovvero gli eredi e le persone indicate dal primo comma dell’articolo 2122 c.c., cioè il coniuge, i figli e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo se vivevano a carico del lavoratore, ma anche soggetti che abbiano acquisito a titolo derivativo il diritto al pagamento del TFR.
CREDITI PROTETTI
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:
– il trattamento di fine rapporto (TFR);
– le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.
I requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:
A. la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
B. l’apertura della liquidazione coatta amministrativa;
C. l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.
ACCERTAMENTO DEL CREDITO
L’accertamento del credito in caso di liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione nello stato passivo del datore di lavoro insolvente.
I crediti retributivi devono essere accertati al lordo delle ritenute fiscali. L’applicazione delle ritenute, inoltre, segue il criterio di cassa e, pertanto, i crediti saranno assoggettati a tassazione all’atto del pagamento.
In particolare, l’Istituto – come anche il commissario liquidatore – in quanto sostituto d’imposta, è tenuto a operare le ritenute IRPEF all’atto del pagamento.
Nei casi ove il lavoratore dimostri che le ritenute IRPEF siano state effettivamente versate o che le somme siano state ammesse nello stato passivo in favore dell’Amministrazione finanziaria, l’operatore, in sede di liquidazione, dovrà indicare il relativo importo nel campo “ACCONTI/ANTICIPAZ”e nel campo “IRPEF ANT”.
La misura dell’obbligazione gravante sul Fondo di garanzia è determinata con riferimento al credito accertato nello stato passivo del datore di lavoro insolvente.
Come anticipato, il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l’intervento del Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro – diversi dal TFR – maturati nell’ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione.
Pertanto, sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.
Sono, invece, escluse l’indennità di mancato preavviso, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. Quanto all’indennità per ferie non godute, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l’indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento.
CALCOLO DEL DIES A QUO
Il Fondo di garanzia corrisponde i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono
- la data del ricorso al Tribunale per la dichiarazione di insolvenza (art. 195 della legge fallimentare e articolo 297 del CCII);
- se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dal MIMIT.
Possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.
MODELLO SR52
Il creditore deve trasmettere all’INPS il modello “SR52” sottoscritto dal responsabile della procedura. Detto modulo può essere trasmesso dal responsabile della procedura anche tramite lo specifico servizio disponibile sul portale istituzionale www.inps.it e, in questo caso, le domande risulteranno automaticamente in stato di “abbinate”.
In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare il modello in questione, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (ad esempio, istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello “SR54”. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello “SR52” deve essere allegata al modello “SR54”;
LA SURROGA
Per gli importi pagati il Fondo di garanzia è surrogato di diritto nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro e degli eventuali condebitori solidali; la surroga è esercitabile “previa esibizione della contabile di pagamento”.
In tema di surrogazione la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell’autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l’avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore”.
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