Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 11 del 9 ottobre 2023 sul Fermo Pesca 2023, ha stabilito le modalità di fruizione dell’indennità onnicomprensiva per ciascun socio lavoratore delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ OBBLIGATORIO
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ NON OBBLIGATORIA
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.
BENEFICIARI
In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione (es. cooperativa), che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società cooperativa.
MODALITA’ E TERMINI PER LA DOMANDA
Le cooperative devono inoltrare al Ministero del lavoro una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 31 marzo 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”.
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