In caso di cessione di alloggi sociali da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa ad un Comune l’aliquota IVA applicabile è pari al 10%.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 60 del 05.03.2024.
IL CASO
Un Comune intende procedere all’acquisizione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, in proprietà indivisa, assegnato in locazione/godimento permanente ai soci, in possesso di specifici requisiti, posto in vendita dalla Procedura Fallimentare di una Cooperativa dichiarata fallita.
La Cooperativa aveva realizzato tale patrimonio nel Comune nel corso degli anni, nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) e sulla base di programmi di finanziamento nazionali e regionali.
Il Comune si domanda se il trasferimento della proprietà degli alloggi sociali in proprio favore sia rilevante ai fini Iva e, in caso positivo, quale sia l’aliquota applicabile.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, definisce l”’alloggio sociale” come l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale.
Ciò a salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Relativamente all’IVA, per le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad ”alloggi sociali” è previsto un regime naturale e ordinario di esenzione, con la possibilità per il cedente di manifestare espressamente l’opzione per l’imposizione nell’atto di cessione (l’articolo 10, primo comma, numero 8bis), d.P.R. n. 633 del 1972).
In tal caso, alle predette cessioni, si applica l’Iva nella misura del 10 per cento ai sensi del numero 127undecies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che contempla le «case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,[…], ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21 della parte seconda della presente tabella».
Non è possibile applicare l’aliquota nella misura agevolata del 4 per cento, in quanto tale agevolazione è prevista per la c.d. ”prima casa” nel caso di acquirente persona fisica.
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