I ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 01/2024 del 04.04.2024.
IL QUESITO
L’Alleanza delle Cooperativa ha chiesto una consulenza giuridica in merito alla determinazione della base imponibile dell’IRAP per le società cooperative.
L’articolo 12 del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce, infatti, che per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.
Sono deducibili i ristorni dal valore della produzione ai fini IRAP nel caso in cui il trattamento contabile ha portato la cooperativa a rilevare i ristorni alla stregua dell’impiego degli ”utili”?
LA CONTABILIZZAZIONE DEI RISTORNI
I ristorni costituiscono l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la «mutualità», rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa.
Come sono contabilizzati i ristorni nella prassi?
Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.
Come devono essere correttamente contabilizzati i ristorni?
In altri termini, come precisato dall’OIC nel documento del 09.06.2022, nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa:
- non prevedono un obbligo a erogare ai soci il ristorno, quest’ultimo sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera la sua attribuzione ai soci, al pari di una distribuzione di utile;
- prevedono un obbligo a erogare il ristorno, lo stesso sarà rilevato, quale componente di conto economico, nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.
Non è previsto alcun obbligo di distribuzione del ristorno ex lege con la conseguenza che sul piano civilistico, in linea di principio, si è in presenza di un componente «reddituale» la cui funzione è quella di attribuire al socio della cooperativa il vantaggio mutualistico, rettificando i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dal medesimo socio (cui risulta strettamente commisurato) che, in talune ipotesi, si presenta incerto nell’an e/o nel quantum al termine dell’esercizio.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Se lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevede alcun obbligo di distribuzione deve concludersi che la rilevazione contabile dei ristorni tra le voci dello stato patrimoniale (come rettifica degli utili/perdite portati a nuovo) non determini una modifica della qualificazione dell’operazione riguardante l’attribuzione del beneficio mutualistico mediante la tecnica dei ristorni.
Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la ”natura” di componente «reddituale» che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dai soci della cooperativa.
Esso deve essere rilevato al momento in cui è adottata la relativa delibera dell’assemblea e in quell’esercizio diviene certo nell’an e nel quantum.
Ne consegue che i ristorni concretamente possono essere dedotti:
- mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio di competenza,
- attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi.
Per quanto riguarda la determinazione dell’IRAP il relativo sistema impositivo prevede la «presa diretta da bilancio» delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. Non sono più rilevanti le variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.
Detti ristorni, come già evidenziato, vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale (e, quindi, non sono classificati in altre voci del conto economico).
I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico.
Pertanto, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile Irap.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative e le imprese sociali, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento