L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2024–SC”, con le relative istruzioni, che le società residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.
Le particolarità per le società cooperative sono le seguenti:
FRONTESPIZIO E ISA
Nella casella “Tipo soggetto” deve essere indicato il codice:
- 1. dalle società cooperative ONLUS;
- 2. dalle cooperative sociali.
Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la casella “Settore di attività” in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D.
Poi, nel rigo RF1, colonna 2, per beneficiare dell’esclusione dagli ISA, deve essere apposto il seguente codice:
- 11, per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- 11, le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 12, per le cooperative che esercitano le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10
- 12, le cooperative di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO: QUADRO RF (RIGO RF50)
Nel rigo RF50, colonna 10 del Modello Redditi 2024–SC, vanno indicati l’ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS.
In particolare, si tratta dell’esenzione dall’IRES prevista per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi.
Ciò qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione.
Tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione.
Inoltre, l’agevolazione in esame spetta nei casi in cui:
- le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l’apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni.
Qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un’operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.
Invece, per quanto riguarda le cooperative di produzione e lavoro l’agevolazione riguarda l’esenzione da IRES (art. 11 D.P.R. n. 601/1973 ) di una quota parte di reddito pari all’IRAP indeducibile.
Ciò se le retribuzioni corrisposte ai soci sono:
- pari o superiori al 50% del totale degli altri costi (escluse materie prime e sussidiarie);
- di una quota parte di reddito pari al 50% dell’IRAP indeducibile se le retribuzioni corrisposte ai soci sono pari o superiori al 25% ma inferiori al 50% del totale degli altri costi (escluse materie prime e sussidiarie).
QUADRO RF (RIGO RF55)
Inoltre, nel rigo RF55 del Modello Redditi 2023–SC, vanno indicate, con i seguenti codici e, le variazioni in diminuzione ovvero:
- codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l’impresa sia una società cooperativa autorizzata all’autotrasporto che non fruisce della deduzione dell’importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci;
- codice 7, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- codice 19, per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l’avanzo derivante dall’attività con i soci senza transitare a conto economico;
- codice 78, la quota di utili di esercizio destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dalle società cooperative di consumo e loro consorzi che non concorre a formare il reddito ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 91/2014
- codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
INTERESSI AI SOCI – QUADRO RZ
Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d’imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.
Pertanto il presente quadro deve essere compilato, nella sezione C, per l’indicazione dei dati relativi agli interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative.
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