Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6710 del 30.04.2024, ha chiarito una questione importante riguardante la devoluzione patrimoniale degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, ci si chiede se un ente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus possa essere considerato beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS), durante il periodo di transizione previsto dall’art. 101 del CTS.
LA DEVOLUZIONE PATRIMONIALE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE
L’art. 9 del CTS stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento di un ETS iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, previa approvazione dell’Ufficio del RUNTS competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La norma mira a garantire che il patrimonio residuo di un ETS continui a servire finalità di utilità sociale anche dopo la sua estinzione o perdita della qualifica di ETS.
LA QUESTIONE DELLE ONLUS COME BENEFICIARIE
La questione posta riguarda la possibilità per un ente iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus di essere beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS. A tal fine, è necessario esaminare la normativa transitoria prevista dall’art. 101 del CTS. Questo articolo prevede che, fino all’entrata in operatività del RUNTS (23 novembre 2021), gli enti iscritti nei registri delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, siano considerati ETS a tutti gli effetti.
PROFILI NORMATIVI E DISTINZIONE TRA ONLUS ED ETS
Le Onlus e gli ETS condividono alcuni requisiti fondamentali, come il divieto di distribuzione degli utili e l’obbligo devolutivo del patrimonio sotto controllo pubblico. Tuttavia, vi è una differenza sostanziale: il Codice del Terzo Settore attribuisce una natura civilistica alla qualifica di ETS, mentre la qualifica di Onlus ha un carattere prettamente fiscale.
IMPLICAZIONI DELLA DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
La normativa del CTS prevede una tutela rafforzata per la devoluzione patrimoniale degli ETS, con la nullità degli atti di devoluzione compiuti in assenza del parere obbligatorio dell’Ufficio del RUNTS. Questa tutela non è prevista per le Onlus ai sensi del d.lgs. n. 460/1997. Di conseguenza, consentire la devoluzione del patrimonio di un ETS a una Onlus potrebbe compromettere la destinazione del patrimonio stesso, in quanto privo della protezione rafforzata garantita dal CTS.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la devoluzione patrimoniale di un ETS possa avvenire solo a favore di altri ETS iscritti nel RUNTS. Questa interpretazione garantisce la coerenza con il regime tutelativo previsto dal CTS, assicurando che il patrimonio degli ETS continui a essere destinato a finalità di utilità sociale sotto una disciplina rigorosa.
Pertanto, un ente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus non può essere considerato beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS, in quanto non soggetto al medesimo regime di tutela previsto dal CTS. Questa posizione, sostenuta anche dall’Agenzia delle Entrate, riflette la necessità di mantenere un elevato livello di controllo sulla destinazione del patrimonio residuo degli ETS, in conformità con le finalità del Codice del Terzo Settore.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento