L’INPS, con la circolare n. 91 del 09.10.2024, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione d’ufficio dell’attività da parte delle cooperative agricole con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato.
La Gestione Contributiva Agricola (GCA) riveste un ruolo cruciale nella classificazione e gestione dei datori di lavoro nel settore agricolo. Ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’INPS ha il compito di iscrivere alla GCA i datori di lavoro che svolgono attività definite dall’articolo 2135 del codice civile, ovvero quelle legate alla coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Iscrizione alla Gestione Contributiva Agricola
L’iscrizione alla GCA non si limita solo agli imprenditori agricoli propriamente detti, ma include anche soggetti assimilati per espressa previsione di legge. Un esempio rilevante è l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che considera imprenditori agricoli le cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli quando svolgono attività utilizzando prevalentemente i prodotti dei soci o fornendo beni e servizi ai soci per lo sviluppo del ciclo biologico.
Oltre alle imprese agricole vere e proprie, vi sono anche casi di imprese non agricole che, sebbene operanti in settori come commercio o servizi, devono iscrivere i propri lavoratori agricoli alla GCA in forza di normative speciali (art. 1 della legge n. 240/1984 e art. 6 della legge n. 92/1979).
La Sospensione dell’Attività delle cooperative agricole con Dipendenti
La sospensione dell’attività con dipendenti si verifica quando un datore di lavoro, ad esempio le cooperative agricole, cessa temporaneamente di avere operai agricoli in forza, pur continuando a esistere come entità giuridica ed economica. Durante questo periodo, sebbene l’attività produttiva possa continuare tramite altre forme (ad esempio, contoterzismo), l’assenza di operai fa venir meno l’obbligo assicurativo e contributivo.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INPS lo stato di sospensione entro 30 giorni dall’evento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Tuttavia, per le aziende che impiegano manodopera stagionale o a tempo determinato, come precisato nella circolare n. 88/2006, l’utilizzo intermittente di forza lavoro non costituisce una sospensione effettiva.
Le posizioni contributive (CIDA) relative agli operai a tempo determinato, se inattive per un intero anno civile, possono essere sospese d’ufficio dall’INPS. La data di sospensione coincide con il primo giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o, in alternativa, con l’ultimo giorno del mese di competenza dell’ultima dichiarazione Uniemens-PosAgri inviata.
La Riattivazione dell’Attività delle cooperative agricole con Dipendenti
L’assunzione di nuovi operai agricoli su una posizione sospesa comporta la riattivazione automatica della posizione contributiva. Il datore di lavoro deve segnalare tale variazione entro 30 giorni, utilizzando il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale INPS. Questo processo consente la riattivazione della posizione contributiva sospesa e la ripresa degli obblighi contributivi.
Conclusioni
La gestione delle posizioni contributive agricole richiede un aggiornamento costante e tempestivo per garantire la conformità alle normative vigenti. La sospensione e la riattivazione delle posizioni sono procedure cruciali per mantenere allineati gli archivi INPS e consentire una corretta gestione dei contributi previdenziali.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative, iscriviti alla newsletter.
Se vuoi una consulenza sulle cooperative, contatta lo Studio a
Lascia un commento