Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 07387 del 04.09.2024, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 220/2002.
I giudici ritengono, in particolare, che la norma che prevede la sanzione della cancellazione dall’Albo delle società cooperative, con conseguente scioglimento per atto dell’autorità delle cooperative che eludano la vigilanza, sia contraria agli articoli 3, 45 e 117 della Costituzione.
Il caso e il ricorso
Una cooperativa è stata sottoposta a scioglimento d’ufficio dopo un’ispezione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha riscontrato l’inadempimento della cooperativa agli obblighi di vigilanza.
Secondo il Ministero, la cooperativa non ha consentito lo svolgimento della revisione obbligatoria, violando l’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002. La rappresentante legale ha proposto ricorso contro tale decisione, sostenendo, tra l’altro, che la sanzione di scioglimento automatico è in una misura eccessiva rispetto al comportamento effettivamente rilevato.
La Sentenza del TAR Lazio e l’Appello
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del decreto di scioglimento. Ha ribadito che la cooperativa aveva l’obbligo di collaborare alla revisione, fondamentale per verificare il possesso dei requisiti mutualistici, e che il Ministero ha un potere-dovere vincolato ad agire in caso di mancata collaborazione. Tuttavia, in appello il Consiglio di Stato ha ritenuto che alcuni aspetti della decisione di primo grado meritino ulteriore valutazione.
Questioni di Legittimità Costituzionale
Il caso presenta una questione rilevante di costituzionalità dell’articolo 12 del decreto n. 220/2002, che prevede lo scioglimento immediato della cooperativa in caso di mancata vigilanza, senza una verifica concreta dei requisiti mutualistici. Questa automatica equiparazione tra sottrazione alla vigilanza e mancanza di mutualità potrebbe risultare eccessiva e in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare se una sanzione così severa sia giustificata, o se occorra distinguere tra omissioni di vigilanza e mancanza effettiva dei requisiti mutualistici.
La possibile soluzione al problema dell’elusione della vigilanza
Secondo i Giudici la sanzione che apparirebbe congrua rispetto alla condotta elusiva della vigilanza è la gestione commissariale. Questa disposizione prevede infatti che l’autorità di vigilanza possa, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, revocare gli amministratori dei sindaci e affidare la gestione della società a un commissario.
L’applicazione di questa sanzione consentirebbe infatti di mantenere un forte effetto di deterrenza rispetto ai possibili inadempimenti da parte degli organi della società.
Al contempo è nominato un commissario che può provvedere anche ai soli adempimenti collaborativi per consentire la vigilanza della società. Sarebbero, pertanto, consentite quelle verifiche, limitando lo scioglimento della società con devoluzione dei beni ai soli casi in cui si è accertato all’esito il mancato possesso dei requisiti mutualistici.
Ciò senza quindi determinare un pregiudizio ai valori involti del dal fenomeno cooperativo se non quando si sia accertato che le società non possa più ritenersi farne parte.
Conclusione
Occorre attendere, ora, il pronunciamento della Corte Costituzionale. Il caso prospettato dal Consiglio di Stato ha sollevato questioni fondamentali sul bilanciamento tra il dovere di vigilanza sulle cooperative e la tutela del diritto di associazione e del principio di proporzionalità.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative, iscriviti alla newsletter.
Se vuoi una consulenza sulle cooperative, contatta lo Studio a
Lascia un commento