Il Tribunale di Roma, con la nota n. 307/2024 del 25.11.2024, ha fornito le sue direttive in merito alla trattazione delle domande tardive di ammissione al passivo delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e delle procedure di scioglimento per atto dell’autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Con le recenti modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 136/2024, che ha aggiornato l’art. 310 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), sono state ridefinite le modalità di gestione delle domande tardive di ammissione al passivo nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento delle cooperative per atto dell’autorità ex art. 2545-septiesdecies c.c. Tali modifiche hanno effetto immediato su tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore della norma.
Le novità introdotte dall’art. 310 CCII
Il comma 1-bis dell’art. 310 CCII, introdotto dal D.lgs. n. 136/2024, prevede che il procedimento di verifica delle domande tardive si svolga con le stesse modalità previste per le domande tempestive.
Implicazioni operative da parte del Tribunale di Roma
La nuova normativa stabilisce che:
- Le domande tardive di insinuazione al passivo dovranno essere trattate con le modalità indicate al comma 1 dell’art. 310 CCII, applicate anche alle domande tempestive.
- I commissari delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e i liquidatori delle procedure di scioglimento delle cooperative per atto dell’autorità sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni.
Considerazioni finali
Le modifiche normative mirano a uniformare e semplificare il procedimento di verifica delle domande di ammissione al passivo, garantendo maggiore efficienza e coerenza nell’applicazione delle regole procedurali. I commissari sono chiamati ad adeguarsi prontamente a queste novità, contribuendo alla corretta gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento delle cooperative.
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