La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove disposizioni relative al meccanismo del reverse charge per i contratti di appalto nel settore della logistica e della movimentazione merci. Questa modifica normativa, volta a contrastare l’evasione fiscale, ha implicazioni dirette per le cooperative che operano in questo ambito. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e come prepararsi.
Cosa prevede la nuova normativa
I commi 57-63 della recente legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) introducono modifiche all’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, il comma 57 estende il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite:
- Contratti di appalto e subappalto,
- Affidamenti a soggetti consorziati, o
- Rapporti negoziali comunque denominati.
Questi contratti devono essere caratterizzati da:
- Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente.
- Impiego di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
Le disposizioni si applicano esclusivamente ai servizi resi nei confronti di imprese che operano nel trasporto, nella movimentazione merci e nei servizi logistici, con alcune eccezioni rilevanti, come le operazioni effettuate verso pubbliche amministrazioni o agenzie per il lavoro.
L’obiettivo della norma
La misura è chiaramente finalizzata a ridurre i fenomeni di evasione fiscale. Attraverso il reverse charge, l’obbligo di versamento dell’IVA viene trasferito dal prestatore di servizi al committente, limitando così la possibilità di frodi nel settore della logistica.
Fase di attuazione subordinata all’UE
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di un’autorizzazione speciale prevista dall’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Opzione alternativa in attesa dell’autorizzazione UE
Fino alla piena operatività della norma, è prevista una soluzione alternativa:
- Prestatore e committente possono accordarsi affinché l’IVA venga versata direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore.
- Questo accordo, valido per tre anni, deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite un modello apposito che sarà reso disponibile sul sito ufficiale.
In caso di scelta di questa opzione, il prestatore e il committente sono solidalmente responsabili per il versamento dell’imposta.
Gestione delle fatture e responsabilità
- La fattura deve essere emessa dal prestatore ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.
- L’imposta è versata dal committente entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura.
- In caso di versamento dell’imposta non dovuta, il committente può richiedere il rimborso, purché dimostri l’avvenuto pagamento.
Sanzioni previste
Se l’IVA risulta non dovuta, il committente è soggetto a una sanzione, con responsabilità solidale anche per il prestatore. La normativa richiama specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997.
Prossimi passi per le cooperative
Le cooperative che operano nella logistica e movimentazione merci devono:
- Verificare i contratti in essere per valutare l’applicabilità del reverse charge.
- Prepararsi a gestire la comunicazione con l’Agenzia delle Entrate, qualora si opti per l’accordo triennale.
- Formare il personale amministrativo sulle nuove modalità di fatturazione e versamento dell’IVA.
- Monitorare l’autorizzazione dell’UE per sapere quando entrerà in vigore il regime definitivo.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative, iscriviti alla newsletter.
Se vuoi una consulenza sulle cooperative, contatta lo Studio a
Lascia un commento