L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 158/E del 22.12.2017, ha fornito il proprio parere in merito all’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo, in sede di registrazione, di un contratto di appalto stipulato tra una organizzazione di volontariato e un Comune.
Nelle more dell’entrata in vgore del Codice del Terzo Settore, l’Agenzia ha stabilito come segue:
- qualora il contratto di appalto venga registrato entro il 31 dicembre, esso sarà considerato esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991, in forza di quanto disposto dall’articolo 5-sexies del DL n. 148 del 2017;
- qualora, invece, il contratto venga registrato dopo il 31 dicembre 2017, esso sarà considerato esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, mentre sarà assoggettato all’imposta di registro con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 rubricato “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Ciò in quanto il richiamato articolo 82, del D.Lgs n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4 contempla agevolazioni, ai fini dell’imposta di registro, per fattispecie differenti da quella in esame.
Per il testo della Risoluzione si consulti la sezione TERZO SETTORE.