Con la Circolare n. 7 del 29.03.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto di aver ricevuto segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che non lasciano dubbi in ordine al la violazione della disciplina di riferimento, tra cui, ad esempio, la mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa. In particolare, l’Ispettorato puntualizza:
1) il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese;
2) nel caso in cui l’ispettore si trovi dinnanzi ad un contratto di rete che preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, detti lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa;
3) sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione, anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.
Per il testo della circolare, consulta la Sezione Lavoro della BANCA DATI.
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