Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1139 del 22.02.2018, ha indicato una serie di principi importanti in merito al trasporto di pazienti tramite ambulanza e affidamento da parte degli enti pubblici del servizio in via diretta alle associazioni di volontariato.
I Giudici hanno stabilito quanto segue:
1) “i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, sono assoggettati al sistema dell’evidenza pubblica;
2) la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato i soli servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, dal Codice del Terzo Settore (art. 57 d.lgs. 117/2017);
3) le nuove disposizioni comunitarie e nazionali (art. 17 lettera h) del d.lgs. 50/2016) restringono l’area dell’affidamento diretto ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi di “emergenza”;
4) è esclusa la caratteristica del soccorso in emergenza se l’oggetto dell’affidamento non attiene a trasporti di “soccorso”, ma a spostamenti di “pazienti”, quindi non di soggetti genericamente malati o infortunati ma di persone già ospedalizzate.
Per il testo della sentenza si cosulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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