La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8973 del 11.04.2018, ha respinto il ricorso di una socia di cooperativa, licenziata dalla società all’esito della cessazione del contratto di appalto per il quale era stata originariamente assunta. Durante il giudizio di appello i Giudici avevano controllato la veridicità e la non pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento.
Essi avevano dato atto che la cooperativa, alla quale era stato riconosciuto il diritto di svolgere in appalto il servizio di pulizia per un Comune, subentrando alla precedente appaltatrice, aveva successivamente esaurito il rapporto con l’ente locale. Effettiva e non pretestuosa era, pertanto, a ritenersi la contrazione della attività produttiva e la correlativa esigenza di riduzione del personale.
La tematica del licenziamento di personale conseguente alla cessazione di un appalto era da inquadrare nella categoria del giustificato motivo oggettivo, insindacabile dovendo reputarsi la scelta imprenditoriale di riduzione del personale ove accertata la serietà e non pretestuosità della decisione di parte datoriale. E’ dunque sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione.
Per il testo della sentenza si cosulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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