La Corte di Cassazione, nell’ambito di una opposizione allo stato passivo avanzata dal liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, con Ordinanza n. 5489 del 07.03.2018, ha ribadito il proprio orientamento volto ad escludere l’ammissibilità del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società. La ragione fondamentale dell’esclusione del privilegio – sia per gli amministratori, sia per i liquidatori – è puntualmente dedotta dalla natura del loro rapporto con la società; il quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio; difatti l’opus, che l’amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla società, non è – a differenza di quello del prestatore d’opera – predeterminato dai contraenti, né può dirsi aprioristicamente determinabile, sebbene rimane identificato con l’attività d’impresa in è considerata.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
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