La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20660 del 08 agosto 2018, ha valutato la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento di un lavoratore di una cooperativa che aveva rubato dei beni della società.
L’appropriazione di beni aziendali è senza ombra di dubbio riconducibile al concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento di cui all’art. 2119 cod. civ. ed agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e alla contrattazione collettiva applicata dalla cooperativa (CCNL Consumo).
E’ demandato al giudice il concreto apprezzamento della gravità dell’ addebito che deve comunque integrare una grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia. La condotta del dipendente deve essere ritenuta idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, perché sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all’adempimento dei futuri obblighi lavorativi. In definitiva occorre sempre esaminare in concreto la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta in contratto.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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