La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19096 del 18.07.2018, si è pronunciata in tema di società cooperative, con particolare riferimento alla possibilità di adottare piani di crisi aziendali.
La deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, che stabilisce una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in pejus” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui al l’art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale apposizione di un termine finale ad esso.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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