L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 87 del 27.11.2018, ha stabilito la non applicabilità dell’ACE per i conferimenti effettuati dai soci finanziatori delle società cooperative che prevedano una durata limitata e, quindi, un obbligo di restituzione da parte della società.L’Agenzia, infatti, ha sottolineato come la relazione illustrativa al decreto ACE del 14.03.2012 chiarisca che, ai fini del calcolo dell’incremento patrimoniale di capitale proprio agevolabile, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro “senza obbligo di restituzione”.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ritiene che l’istante, una cooperativa agricola di trasformazione che determina il reddito applicando il regime analitico, non possa beneficiare dell’agevolazione ACE anche perchè tale beneficio non si applica alle società agricole “che determinano il reddito in base all’art. 32 del TUIR”.
Per il testo della Consulenza giuridica si consulti la Banca Dati.
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