Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 13.12.2018, ha inoltrato alcune interessanti indicazioni ai revisori di cooperative in merito ai controlli statutari e alla redazione dei verbali di mancata revisione.In particolare, il Ministero ha stabilito:
1) in merito a quegli statuti che prevedono la possibilità di nominare l’amministratore unico o il CdA fino a revoca, si ritiene necessario irrogare diffida a modificare lo statuto solo nel caso in cui le stesse disposizioni statutarie escludano la possibilità di nominare un organo con composizione e/o durata conformi al disposto dell’art. 2542 c.c. (es. statuto che prevede solo l’A.U. oppure la durata indeterminata delle cariche);
2) nel caso in cui le cooperative si sottraggano alla vigilanza, i revisori dovranno redigere il verbale di mancata revisione o mancato accertamento, proponendo il provvedimento di scioglimento con o senza nomina del liquidatore, tenuto conto della situazione patrimoniale, anche nel caso di cooperativa in liquidazione o che non depositi i bilanci da oltre 5 anni.
Per il testo della Consulenza giuridica si consulti la Banca Dati.
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