Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 2 del 11.01.2019, ha chiarito gli adempimenti di trasparenza e pubblicità a cui sono tenute le associazioni, le fondazioni le ONLUS e le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
Tali enti sono tenuti a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, superiori a € 10.000.
La circolare ha chiarito che:
1) la nuova disciplina è applicabile dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 01.01.2018 e si dovrà seguire, per determinare le somme effettivamente introitate, il criterio contabile di cassa;
2) oggetto di pubblicazione sono contributi, sovvenzioni e sostegni ricevuti dalla P.A. che non traggano titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico;
3) la determinazione del valore di € 10.000 si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione;
4) le informazioni devono essere pubblicate in forma schematica, e dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: denominazione e codice fiscale del ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata; data di incasso; causale;
5) per i soggetti diversi dalle imprese le informazioni dovranno essere pubblicate sul proprio sito istituzionale e, in mancanza, sulla pagina Facebook dell’ente o sul sito internet della rete associativa a cui l’ETS aderisce;
6) le cooperative sociali, in quanto imprese, dovranno pubblicare le informazioni in nota integrativa nel bilancio di esercizio e, in caso di inadempimento, sono soggette alla sanzione della restituzione delle somme ai soggetti eroganti.