L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello IRAP 2019, per l’anno di imposta 2018. Per quanto riguarda le cooperative, emergono le seguenti particolarità:
1 ) COOPERATIVE SOCIALI: il rigo IC71 è riservato alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della stessa legge impiegate nel periodo d’imposta.
2) COOPERATIVE AGRICOLE: non sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
3) COOPERATIVE EDILIZIE: il rigo IC63 va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.
Sono previste, inoltre, una serie di riduzioni o esenzioni dall’IRAP per diverse categorie di cooperative dalle singole Regioni.
Per lo schema riepilogativo delle riduzioni/esenzioni, consulta la tabella nella sezione Approfondimenti
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