Con la Circolare n. 27 del 15.02.2019 l’INPS ha fornito le proprie istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.Lo sgravio contributivo, pari al 95%, spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico; è possibile, invece, usufruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
A decorrere dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
I datori di lavoro, per i rapporti di lavoro ricadenti nel periodo 2013-2018, dovranno trasmettere l’istanza di ammissione anche se già autorizzati dalla Struttura territoriale competente e anche se hanno già effettuato il recupero del beneficio nelle denunce mensili o, nel caso di datori di lavoro che operano con il sistema DMAG, hanno fruito del beneficio tramite l’utilizzo dell’apposito codice Tipo Contratto 076. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio continueranno a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “4V”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n. 148/2014”.
Per il testo della Circolare, consulta la Banca Dati.
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