Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 con cui è stato approvato il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, ha confermato l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa alle società cooperative, contrariamente a quanto indicato dalla Legge delega, e recependo, invece, le indicazioni delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.L‘art. 2545 terdecies c.c., a partire dal 15.08.2020, stabilirà che “In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sarà competente a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione e dai creditori qualificati (Agenzia Entrate, Inps e Agente per la Riscossione) la segnalazione dei fondati indizi di crisi;
b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio , a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente dell’OCRI. Per l’impresa minore e’ nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all’albo speciale di cui all’articolo 356 del Codice dell’insolvenza. L’apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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