Con D.M. 05 febbraio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui gli Enti del Terzo Settore possono accedere e fruire delle erogazioni liberali effettuate tramite credito telefonico.
Le liberalita’ ricevute devono essere utilizzate per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria dell’ETS ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.
Le erogazioni liberali possono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, in aggiunta ai servizi di comunicazione elettronica, per conto di un proprio utente e tramite l’utilizzo del credito telefonico dell’utente stesso.
Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per il testo del decreto, si consulti la sezione Terzo Settore.
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