Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 3650 del 12.04.2019, ha fornito le proprie indicazioni in merito alle modalità di inserimento negli statuti degli Enti del Terzo Settore delle attività di interesse generale di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017.L’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale.
La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di assicurare agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente.
Gli ETS, quindi, dovranno chiaramente individuare, per garantire la trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) attività e finalità.