Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4097 del 03.05.2019, ha risposto ad alcuni quesiti, chiarendo le modalità di computo dei lavoratori svantaggiati presenti nell’impresa sociale.
Il D.lgs. n. 112/2017 ha stabilito che l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone svantaggiate non inferiore al 30% dei lavoratori.
Il Ministero, sulla base di quanto già chiarito per il settore delle cooperative sociali di tipo b) di cui alla legge n. 381/1991, ha chiarito che:
- la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati deve essere effettuata “per teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi;
- le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori a cui ci si deve riferire per calcolare la percentuale del 30%.
Per il testo della circolare, si consulti la sezione Terzo Settore.
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