Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4995 del 28.05.2019 ha chiarito quale deve essere il numero minimo di associati per la costituzione di una Organizzazione di Volontariato o una Associazione di Promozione sociale.La questione trae origine dalla situazione di associazioni che, costituite dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo previsto, hanno successivamente richiesto l’iscrizione nei registri delle APS o delle ODV, avendo nel frattempo raggiunto un numero di iscritti superiore alle 7 persone fisiche richieste dalla normativa.
Il Ministero ha stabilito quanto segue:
- la carenza del numero minimo iniziale di iscritti non consente a ODV e APS di conseguire la qualifica con l’iscrizione al RUNTS, nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo;
- se in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell’atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro.