La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15172 del 04.06.2019, ha chiarito se, in caso di approvazione di un piano di crisi aziendale, la cooperativa deve adempiere ai propri obblighi contributivi mediante il computo sulla base dell’importo versato al socio lavoratore oppure debba comunque rispettare il minimale contributivo.
I Giudici hanno stabilito che “anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142/2001, la contribuzione previdenziale deve essere comunque rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 338/1989, e non ai minori importi concretamente erogati”.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione Giurisprudenza
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