L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 02.08.2019, ha inteso fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità degli ISA, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.
L’Agenzia ha risposto al seguente quesito: “Tra le cause di esclusione dagli ISA non sono richiamate le cooperative a mutualità prevalente per le quali le risultanze degli studi di settore non risultavano applicabili. Si chiede se debba ritenersi che tali soggetti siano ordinariamente assoggettati agli ISA.”
La risposta è stata: i DM di approvazione degli ISA prevedono una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi ISA riferita alle sole “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
Si specifica, inoltre, che non sono applicabili gli ISA anche a:
– alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto.
– ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” –codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” –codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
Per il testo della Circolare si consulti la sezione Banca Dati.
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