La cooperativa, in caso di cessazione di un appalto, deve dimostrare di non aver potuto utilizzare diversamente il lavoratore, assolvendo all’obbligo di repéchage. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23789 del 24.09.2019.Il caso riguardava una cooperativa che aveva vinto un appalto per la gestione di servizi bibliotecari; la società ha licenziato un lavoratore, impegnato in un precedente appalto oramai terminato, affermando che non aveva le caratteristiche professionali adatte per essere impiegato nuovamente.
La Cassazione ha condannato la cooperativa alla reintegra del posto di lavoro, in quanto la cooperativa non ha dimostrato che le caratteristiche del lavoratore non fossero adatte al nuovo appalto.
Incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ciò include anche la dimostrazione dell’impossibilità del c.d. repéchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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