L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 868 del 25 settembre 2019, si è pronunciata in merito agli affidamenti di appalti in convenzione alle Cooperative sociali di tipo B.
Il riferimento normativo per l’affidamento di appalti pubblici in convenzione riservati a cooperative sociali di tipo B si rinviene nell’art. 5 della legge 381/1991.
L’art. 5 della l. 381/1991 delinea un regime particolare per l’affidamento delle convenzioni riservate alle cooperative sociali di tipo B, derogando alle norme del codice dei contratti, giustificato dall’esigenza di tutelare e favorire in modo prioritario l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate e perseguire la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini.
L’Autorità ha rimarcato il fatto che il legislatore pone come facoltativo il ricorso agli affidamenti in esame.
L’amministrazione può soddisfare l’interesse sociale al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso altri strumenti, tra cui anche un «ordinario» affidamento di un appalto pubblico secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di criteri sociali.
La scelta di avvalersi del modulo convenzionale è quindi frutto di una valutazione discrezionale, che, come tale, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.
In particolare, il criterio dell’adeguatezza, che sorregge ed orienta l’azione della pubblica amministrazione, richiede:
- che vengano esplicitate le finalità di ordine sociale che si intende raggiungere
- che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Se vuoi essere sempre aggiornato, iscriviti alla newsletter.