Con il D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella Legge n. 27/2020) sono state previste importanti misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le norme che riguardano direttamente le cooperative sono:
1. SLITTAMENTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCI
In deroga a quanto previsto dal codice civile o dallo statuto, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. MODALITA’ ESPRESSIONE VOTO IN ASSEMBLEA
Le cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Fino alla data di cessazione dell’emergenza, le cooperative e i loro consorzi che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.
Devono, però, essere rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ed individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
4.TERMINE PER CHIEDERE LA NASPI IN UN’UNICA SOLUZIONE
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 60 giorni (non più 30) dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
5. DELEGHE DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DELLE BCC
Le banche di credito cooperativo e le cooperative che svolgono attività di intermediazione finanziaria, anche in deroga al codice civile, al TUB e agli statuti che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono, invece, designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è, infine, fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Per le novità sugli ETS, consulta “Decreto Cura Italia: provvedimenti per gli Enti del Terzo Settore”
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