Con la circolare n°118 del 08/10/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni sull’indennità COVID-19 per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale della filiera della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dal COVID-19.
NORMATIVA
L’articolo 222 del decreto Rilancio Italia prevede un’indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020.
Tale indennità è a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
I pescatori, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, devono essere iscritti all’Inps.
Inoltre, non devono beneficiare di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
BENEFICIARI
I soci di cooperative destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
PRESENTAZIONE DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità , al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Inoltre, detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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