Le associazioni non riconosciute, costituite per atto pubblico, per adeguare gli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore devono ricorrere a tale forma oppure è sufficiente il verbale di assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate?
Il Ministero del Lavoro ha risposto con la nota n. 10980 del 22.10.2020.
ATTO PUBBLICO O ATTO REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo, il Ministero non ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo
redatto con atto pubblico, in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di
successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata.
Infatti, troveranno applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti e di conservazione degli stessi.(artt. 1325 e 1350 c.c.).
Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie.
QUORUM PER LE MODIFICHE
L’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro il 31.10.2020, che, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni, rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano
essere assunte “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.
Ciò perchè le assemblee ordinarie prevedono quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalità e/o tempi più veloci per le convocazioni.
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