Il Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 12411 del 16.11.2020, ha fornito le proprie indicazioni sulla possibilità per le società di mutuo soccorso di trasformarsi in associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
In proposito il Codice del terzo settore (art. 43) prevede che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.
1° QUESITO
La tempistica dei tre anni per trasformarsi da società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale è obbligatoria? Trascorsi i tre anni dall’entrata in vigore del CTS le
società di mutuo soccorso non possono più trasformarsi?
Il termine dei 3 anni deve intendersi perentorio ai soli fini dell’applicazione della disciplina derogatoria
prevista dall’art. 43 CTS, rispetto al regime generale posto per le SOMS dall’art. 8 comma 3 della l. 3818/1886.
Per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l’ente può conservare il proprio patrimonio, assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2.
Una volta decorso tale termine la SoMS potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro
ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso.
2° QUESITO
Le società di mutuo soccorso che nei tre anni non si trasformano in associazioni del terzo settore o associazioni di promozione sociale rimangono comunque in vita come Società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio?
Le SOMS che hanno deciso di non trasformarsi nei 3 anni concessi dall’art. 43 CTS, continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso.
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