E’ annullabile la delibera dell’assemblea di una cooperativa che riduce la retribuzione al socio lavoratore, in assenza di un piano di crisi temporaneo. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2967 del 08.02.2021.
IL CASO
La Corte d’Appello aveva ritenuto invalide delle delibere inerenti al piano di crisi e correlativa decurtazione delle retribuzioni dei soci lavoratori di una cooperativa.
Al fine di impedire abusi ai danni dei lavoratori in materia di retribuzione minima, la cooperativa doveva fondare il piano di crisi su una effettiva difficoltà aziendale di natura temporanea.
Inoltre, doveva esserci uno stretto nesso di causalità fra lo stato di crisi e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi pianificati.
Il requisito mancante nella complessiva pianificazione dello stato di crisi aziendale era quello della temporaneità.
In tale prospettiva, la Corte d’Appello aveva ritenuto l’atto deliberativo affetto da nullità radicale ai sensi dell’art.1418 c.c. per illiceità dell’ oggetto.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte d’Appello ha correttamente inquadrato nella categoria della invalidità la fattispecie di delibere societarie contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale, in deroga dei principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore.
Pur tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tali delibere non siano viziate da nullità.
Esse, invece, sono annullabili.
E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la esigenza di stabilità e rapidità delle deliberazioni societarie.
Infatti, la regola generale è quella dell’annullabilità (art. 2377 cod. civ.), in quanto la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell’oggetto.
La Corte non ravvisa nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell’oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società.
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