L’Agenzia delle Entrate ha correttamente ripreso a tassazione ai fini IRES il risultato di esercizio non dichiarato di una cooperativa per l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali per le cooperative.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6855 del 11.03.2021.
IL CASO
L’Agenzia delle entrate ha notificato ad una cooperativa un avviso di accertamento, relativo a IRES e IRAP, con il quale determinò un maggior reddito e un maggior valore della produzione netta in ragione dei seguenti tre
recuperi a tassazione.
Uno dei recuperi concerneva il risultato di esercizio non dichiarato, attesa l’inapplicabilità alla società delle agevolazioni fiscali per le cooperative.
A seguito di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole alla cooperativa, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso dinnanzi alla Cassazione.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE
Con riferimento alla ripresa a tassazione relativa all’accertamento di un risultato di esercizio non dichiarato per l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali per le cooperative, la CTR ha trascurato di esporre, neanche concisamente, il fondamento di tale ritenuta inapplicabilità.
Dalla documentazione emergeva che la società non poteva essere di fatto considerato una società cooperativa «a mutualità prevalente» ai sensi dell’art. 2513 cod. civ., in quanto:
- aveva omesso di quantificare un risultato di esercizio, avendo attribuito ai soci, al termine dello stesso, l’intero avanzo di gestione, nonostante l’attività con i soci costituisse solo una percentuale dell’attività svolta dal Consorzio;
- aveva conseguentemente omesso anche di «determinare l’accantonamento alla riserva legale e ai fondi mutualistici;
Inoltre, la CTR ha rinviato alle argomentazioni della sua sentenza esclusivamente «con riguardo, nello specifico, alla ritenuta prevalenza della mutualità nell’attività consortile».
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