L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 184 del 16.03.2021 ha escluso che una cooperativa a proprietà divisa possa usufruire del Superbonus previsto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.IL CASO
Una coperativa a proprietà divisa ha stipulato con un Comune un atto amministrativo di concessione d’uso di un edificio della durata di 99 anni e ha eseguito sull’immobile una serie di lavori di recupero.
Secondo la cooperativa, il diritto di concessione d’uso ai fini edilizi e urbanistici è equiparato la diritto di proprietà.
Il contribuente chiede, pertanto, se può usufruire del Superbonus in quanto intenderebbe procedere allo svolgimento di interventi di risparmio energetico.
IL PARERE DELL’AGENZIA
L’art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi.
I lavori devono essere finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono destinatari dell’agevolazione, tra gli altri, i Condomìni e le Cooperative a proprietà indivisa.
Il legislatore si è riferito espressamente ai «condomìni » e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.
L’edificiooggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.
A tal fine si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.
Ai sensi dellalettera d), comma 9, dell’articolo 119 del decreto Rilancio rientrano nell’ambito di applicazione del cd. Superbonus le «cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci».
Dal momento che la cooperativa si è qualificata a proprietà divisa e non ha costituito un condominio, non può beneficiare del Superbonus.
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