Saranno controllate le assemblee delle associazioni che effetturanno le modifiche statutarie per adeguare gli statuti alla normativa del Codice del Terzo Settore?
A questa domanda ha risposto con la nota n. 3877 del 19.03.2021 il Ministero del Lavoro.I QUESITI
I quesiti rivolti al Ministero del Lavoro sono i seguenti:
- se gli Uffici regionali devono verificare della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore;
- se gli uffici possano o meno verificare il rispetto dei quorum previsti per la prima e per la seconda convocazione;
- gli uffici dovrebbero verificare che l’eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con delibera dell’assemblea ordinaria;
- se l’Ufficio possa ritenere non valida l’assemblea o addirittura richiederne la ripetizione;
- qualora il verbale di assemblea sia redatto da un notaio, se tale circostanza consenta all’Ufficio di ritenere soddisfatte le condizioni di legittimità dell’assemblea stessa.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
Le disposizioni recate dall’articolo 101 comma 2 del Codice costituiscono l’espressione della volontà del legislatore di contemperare al meglio differenti esigenze:
- il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore. Pertanto, la modifica degli statuti richiede, in linea generale, l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata;
- agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione.
Per quanto riguarda le clausole cd. “facoltative” il legislatore non si discosta dal principio generale che affida ad una maggioranza rafforzata qualunque modifica statutaria.
I cd. “adeguamenti obbligatori”, necessari per consentire il passaggio al nuovo Registro, consente in via eccezionale e solo per un limitato arco temporale, il ricorso all’assemblea ordinaria.
Gli Uffici del RUNTS non potrebbero essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee.
Non possono neppure valutare l’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa.
Essi dovranno invece concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice.
Ciò è dimostrato dal fatto che né il Codice né il D.M. attuativo del 15 settembre 2020 menzionano le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire.
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