Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, con riferimento anche ai datori di lavoro del settore agricolo.
LA NORMATIVA
Il trattamento è previsto nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Per i lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Con la Circolare n. 69 del 23.04.2021 l’INPS ha chiarito le modalità di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020.
L’INPS si sofferma sui seguenti argomenti:
- il perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola;
- il calcolo della stessa;
- la retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.
I BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli:
- a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione. Essi devono risultare effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020;
- a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce. E’ richiesto che nel 2020 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTI DA COOPERATIVE AGRICOLE
Le imprese cooperative e loro consorzi che:
- trasformano;
- manipolano;
- commercializzano;
prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell’allevamento di animali, sono inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell’agricoltura.
Tuttavia, a tali imprese si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni.
Ciò per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, la cassa unica assegni familiari e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Invece, per la prestazione di disoccupazione resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.
La deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, i lavoratori a tempo indeterminato delle richiamate cooperative e loro consorzi, non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.
Nel 2020, atteso che non sono stati previsti trattamenti di integrazione salariale straordinaria connessi al COVID, i lavoratori agricoli hanno avuto accesso:
- alla CIGO con causale “COVID 19”;
- ai trattamenti di CIGO, sempre con la predetta causale, per sospensione di CIGS.
La disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 (art. 22 D.L. n. 18/2020), trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi
Ciò anche se nell’anno 2020 tali lavoratori hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19.
In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative in parola e loro consorzi.
Questo non vale se gli stessi lavoratori hanno fruito anche di trattamenti di CIGD o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.
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