Ai servizi resi da una cooperativa sociale, nell’ambito della gestione globale di una RSA, si applica l’IVA al 5%. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 400 del 10.06.2021.
IL CASO
Un Comune è proprietario di cinque strutture, adibite al servizio socio-sanitario per l’accoglienza di anziani gravemente non autosufficienti, denominate Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).
Le RSA sono strutture che forniscono assistenza di natura alberghiera e sanitaria in maniera permanente e sono affidate alla gestione di cooperative sociali.
La cooperativa applica ai servizi resi l’IVA al 5%. Alcuni ospiti hanno lamentato tale aliquota, ritenendo che sia contrastante rispetto a quanto indicato nella risposta all’interpello n. 221/2019 della stessa Agenzia delle Entrate.
L’INQUADRAMENTO DEI SERVIZI
Innanzitutto, occorre considerare che si tratta della gestione di una RSA che ricomprende tutti una serie servizi che vanno dall’alloggio alle altre prestazioni necessarie per la gestione globale di una casa di riposo.
Pertanto, occorre far rifermento all’articolo 10, comma 1, numero 21), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In esso è prevista l’esenzione dall’IVA per «le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, (…) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie».
La Cooperativa Sociale gestisce in modo globale una struttura RSA.
In essa sono ospitati soggetti anziani (non autosufficienti in gran parte e autosufficienti) degni diprotezione, assistenza e cura.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale gestione globale possa essere ricompresa tra le prestazioni proprie di una casa di riposo.
Ossia la RSA rappresenta a tutti gli effetti una struttura “simile” a una casa di riposo in cui vengono rese delle prestazioni del tutto analoghe aquelle effettuate in una casa di riposo.
LA SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
A decorrere dal 01.01.2016, per i servizi resi da una cooperativa sociale e/o a un loro consorzio, in virtù di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si rende applicabile l’IVA nella misura ridotta del 5 per cento.
Infatti, la citata legge n. 208, precisamente all’articolo 1, comma 960, lettera c), ha introdotto nella suddetta Tabella A, allegata al richiamato d.P.R. n. 633 del 1972, la parte II-bis, numero 1).
In tale tabella è previsto che «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19),20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore di soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi sono soggetti all’aliquota IVA nella misura del 5 per cento».
Inoltre, affinché possa trovare applicazione la suddetta aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dello stesso articolo 10 del d.P.R.n. 633, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti».
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