Le somme del 5 per mille ricevute dagli Enti del Terzo Settore non sono assoggettate agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 04 agosto 2017, n. 124. Così ha stabilito il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 6 del 25 giugno 2021. La legge n. 124/2017 ha stabilito la tipologia di erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.
EROGAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.
Altresì, sono esclusi dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici aventi carattere generale.
Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni.
In tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del cinque per mille.
Le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità; per altro verso, per le somme ricevute a titolo di
cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall’articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Sull’argomento si legga anche “Decreto Crescita e Obblighi di trasparenza per gli Enti del Terzo Settore”.
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