Le cooperative sociali, ONLUS di diritto, se titolari di un reddito di capitale, possono accedere al Superbonus. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, la cooperativa potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 del 27.07.2021.
IL CASO
Una Cooperativa Sociale, Onlus di diritto, è una cooperativa di produzione e lavoro con ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi.
Essa, pertanto, fruisce dell’esenzione prevista ai fini IRES dall’articolo 11, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
E’ in possesso di redditi di capitale sotto forma di interessi bancari, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La cooperativa intende avvalersi delle detrazioni previste del cd. Superbonus di cui agli artt. 119 e 121 del D.L 19 maggio 2020, n. 34.
IL SUPERBONUS
L’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute.
Ciò per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono delle spese per gli interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per un contributo, sotto forma di:
- sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altriintermediari finanziari (c.d. “sconto in fattura”);
- cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Tali soggetti, peraltro, non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Inoltre, il Superbonus non può essere utilizzato da coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Tuttavia, essi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le cooperative sociali, c.d. ONLUS di diritto, rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale.
Se la cooperativa sociale rientra tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Tuttavia, se perpepisce redditi da capitale, sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, allora non sarà precluso l’accesso al Superbonus.
Sullo stesso argomento, si legga “Cooperative sociali di tipo A) e Superbonus 110%” e “Cooperative sociali e applicazione del Superbonus”.
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